Descrizione
Relativamente alle attività produttive, commerciali e di servizi, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso stabilire quali siano le superfici escluse da tributo, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta (con esclusione, pertanto, dei locali od aree adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali) il 30 % di abbattimento.
Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice E.E.R.;
b) comunicare entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici E.E.R., allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese allo scopo abilitate (formulari previsti dall’art.15 del Dlgs 22/1997, datati e controfirmati dagli interessati nonché copia del contratto o dell’accordo che disciplina il rapporto con il soggetto incaricato dello smaltimento e dei documenti fiscali che attestino l’avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione). L’ufficio Tributi, se richiesto dal responsabile dell’ufficio Tributi, ha facoltà di verificare annualmente i requisiti, sia sulla base della documentazione presentata, sia effettuando sopralluoghi.
Nel caso in cui non venga prodotta tutta la documentazione, l’intera superficie sarà assoggettata al tributo per l’intero anno solare.