Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

TERMINE PRESENTAZIONE - 30 APRILE

Data:

09 febbraio 2024

Descrizione

Relativamente alle attività produttive, commerciali e di servizi, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso stabilire quali siano le superfici escluse da tributo, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta (con esclusione, pertanto, dei locali od aree adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali) il 30 % di abbattimento.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice E.E.R.;

b) comunicare entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici E.E.R., allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese allo scopo abilitate (formulari previsti dall’art.15 del Dlgs 22/1997, datati e controfirmati dagli interessati nonché copia del contratto o dell’accordo che disciplina il rapporto con il soggetto incaricato dello smaltimento e dei documenti fiscali che attestino l’avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione). L’ufficio Tributi, se richiesto dal responsabile dell’ufficio Tributi, ha facoltà di verificare annualmente i requisiti, sia sulla base della documentazione presentata, sia effettuando sopralluoghi.

Nel caso in cui non venga prodotta tutta la documentazione, l’intera superficie sarà assoggettata al tributo per l’intero anno solare.

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
09 febbraio 2024