Descrizione
LEGGE REGIONALE N. 27/2015 Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
Le case e appartamenti per vacanze sono strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari. Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
- in forma imprenditoriale in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in modo non continuativo, con un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a 90 giorni all'anno, anche non continuativi.
- in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in modo non continuativo, con un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a 90 giorni all'anno, anche non continuativi.
Le case e gli appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti descritti dalla Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 26 e dal Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7.
Si definiscono “alloggi o porzioni di immobili dati in locazione per finalità turistiche” quelli con periodo di locazione non superiore a 30 giorni ai sensi della Legge 9.12.1998 n. 431.
La locazione per periodi superiori a 30 giorni non viene considerata locazione turistica.
La normativa vigente prevede l'obbligo di COMUNICAZIONE preventiva al Comune di Pisogne, tramite la piattaforma SUAP gestita dalla Comunità Montana del Sebino bresciano, l'inizio dell'attività (Regolamento regionale 05/08/2016, n. 7, art. 8):
- di gestione di case e appartamenti per vacanze
- di locazione turistica di alloggi o porzioni di immobili dati in locazione per una durata non superiore ai 30 giorni (Legge 09/12/1998, n. 431).
L’inizio attività deve essere corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti.
- Copia della COMUNICAZIONE deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività insieme ai prezzi massimi praticati.
- Le tariffe e i prezzi esposti devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere (SOLO PER CAV).
- Le strutture sono tenute, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza previste dalla normativa statale vigente, alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza (bisogna quindi registrarsi al portale Ross1000 dei flussi turistici e al portale della questura Alloggiatiweb sul quale, entro le 24 ore successive all’arrivo degli ospiti, devono essere registrati i documenti di riconoscimenti dei clienti).
- Ogni singola unità ricettiva deve disporre di un Codice identificativo di riferimento (CIR); tale codice coincide con il codice regionale generato dal sistema di gestione dei flussi turistici utilizzato per la comunicazione dei flussi stessi.
- Il titolare potrà acquisire il CIR della propria struttura ricettiva (riportato come "Codice Regione/ C.I.R."), accedendo con le proprie credenziali nel Portale Turismo 5 (ROSS1000). Il CIR deve essere obbligatoriamente riportato su tutti gli scritti o stampati o supporti digitali e qualsiasi altro mezzo utilizzati ai fini di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta delle strutture; tale obbligo si applica anche agli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 431/1998.
- I titolari delle strutture sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva (solo per CAV).
Sanzioni di competenza comunale
- Avvio attività senza aver presentato la Comunicazione al Suap: sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000.
NB Anche la sola pubblicizzazione (anche telematica) della CAV è considerata come avvio dell’attività ed è pertanto necessario avere GIA’ presentato la Comunicazione.
- Esercizio dell'attività in mancanza dei requisiti per lo svolgimento della stessa: sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000.
- Violazione all'obbligo di riportare il CIR, o qualora riportato in maniera errata o ingannevole: sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
- In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell'attività.
Sanzioni di competenza della Provincia
- Mancata pubblicità dei prezzi: sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 5.000.
- Superamento della capacità ricettiva consentita: sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100 a euro 200 per ogni persona in più.
- Omessa o incompleta comunicazione dei flussi turistici: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 per ciascun mese di omissione.
L’ Amministrazione Comunale avvisa che, nel corso dell’anno 2023, procederà ad effettuare, sul territorio del Comune, controlli nei confronti dei gestori di strutture ricettive e locazioni turistiche e in caso di violazione della normativa vigente verranno applicate le relative sanzioni.
LINK:
https://www.sportellotelematico.cmsebino.bs.it/action:r_lombar:struttura.ricettiva.non.alber ghiera
https://www.flussituristici.servizirl.it/Turismo5/
https://questure.poliziadistato.it/it/Brescia/articolo/5730df6f1232840428