Descrizione
La nuova Imu non ha eliminato l’obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza per ottenere l’esonero dall’Imu.
Questo è l’importante principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 28806/2023. Dal 1° gennaio 2022 gli immobili merce – ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione – sono esenti da Imu (comma 751, legge 160/2019). In passato, l’articolo 2, comma 5-bis del Dl 102/2013 prevedeva una serie di ipotesi in cui la spettanza delle agevolazioni Imu era subordinata alla presentazione della dichiarazione a pena di decadenza. La norma è ancora oggi vigente, non essendo stata espressamente abrogata e non ponendosi in contrasto, sulla base di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, con norme sopravvenute.
In effetti nella nuova Imu disciplinata dalla legge 160/2019 non è previsto espressamente un obbligo di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, ma per alcune casistiche è disposto che per ottenere i benefici «in ogni caso» il soggetto deve attestare in dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme. Si tratta dei beni merce, degli alloggi sociali e delle abitazioni di militari, oltre che di alcune delle ipotesi per le quali il Dl 102/2013 prevedeva l’obbligo dichiarativo a pena di decadenza.
A ciò occorre aggiungere un fermo orientamento del giudice di legittimità, in base al quale il Comune impositore è esonerato dall’onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza di denuncia, non diversamente surrogabile, non può essere riconosciuto alcun beneficio (Cassazione n. 15419/2021). E di tale orientamento (finalmente) il Mef prende atto in una risposta fornita all’interno dell’iniziativa Telefisco 2023, nella quale si dà atto dell’orientamento del giudice di legittimità che ha costantemente ritenuto che «il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario» (Cassazione n. 37385/2022).